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di Giuliano GIAQUINTO

La Corte di cassazione ribadisce che, nella cartolarizzazione dei crediti ex l. n. 130/1999, il debitore ceduto non può opporre al cessionario eccezioni di compensazione né proporre nei suoi confronti domande riconvenzionali fondate su rapporti intercorsi con il cedente, in quanto i crediti oggetto di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato da quello della società cessionaria, e destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti ed al pagamento dei costi dell'operazione. Gli orientamenti dottrinali in materia di cessione dei crediti e di separazione patrimoniale potrebbero condurre, tuttavia, a diverse conclusioni.

According to the Italian Supreme Court, in securitisation under Law No. 130/1999, the debtor cannot raise offsetting objections or counterclaims against the assignee based on the relationship with the assignor; the receivables make up assets separate from those of the assignee, intended solely to satisfy the investors and to pay the costs of the transaction. However, doctrinal guidelines on assignment and asset separation could lead to a different conclusion.

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URL: https://rivistagiustizia.it/articolo/appunti-sulla-tutela-del-debitore-ceduto--nella-securitisation.aspx