La fattispecie delle posizioni di garanzia costituisce un tema centrale per la comprensione di criteri di attribuzione del rischio penale in materia di infortuni sul lavoro, e nel campo penal-lavoristico, diventa un criterio di imputazione che non riguarda solo l'omissione. Il TU in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha introdotto all'art. 299 una definizione di garante in materia di sicurezza su lavoro, colui che è preposto a governare un'area di rischio. Corollario di ciò è il criterio di competenza funzionale: ciascuno risponde delle conseguenze che si producono nella propria sfera di dominio. Vieppiù, il garante-datore di lavoro è munito di poteri sull'organizzazione, attraverso cui gestisce il rischio: i c.d. poteri impeditivi.
The case of guarantee positions constitutes a main subject for the comprehension of the attribution criteria of criminal risk in the subject of occupational injuries and in the criminal-labor field, it becomes an imputation criteria that does not only concern the omission. The TU in relation to health and safety at work has introduced at section 299 a definition of regulator in the field of safety at work, he who's designated to rule an area of risk. In addition of this is the criterion of fictional authority: everyone is responsible of the consequences that occur in his own sphere of dominion. Increasingly, the regulator-employer has powers over the organization, through which he manages the risk: impending powers.
Pubblicato martedì 21 dicembre 2021