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di Gianluca MONTANARI VERGALLO

L’articolo commenta le sentenze di San Martino 2019 con cui la Suprema Corte consolida il recente orientamento per cui nella responsabilità contrattuale sanitaria l’attore ha l’onere di provare il nesso di causalità materiale. A sostegno di tale conclusione, la Corte adduce la distinzione, ritenuta rilevante solo nelle obbligazioni di facere professionale, tra interesse primario (alla salute) ed interesse strumentale. Quest’ultimo viene soddisfatto mediante la condotta conforme al livello di diligenza richiesto, mentre il primo non può costituire l’oggetto dell’obbligazione, perché non necessariamente il rispetto delle leges artis porta alla guarigione. L’autore evidenzia le difficoltà che si verificano nell’applicazione di tale distinzione all’attività diagnostica e la possibilità di arrivare alle medesime conclusioni della Corte attraverso una diversa motivazione. Infine, viene criticata l’ormai consolidata tesi favorevole ad attribuire al convenuto l’onere di provare l’adempimento.

The article comments on the sentences of San Martino 2019 of the Italian Supreme Court, which consolidates its recent case-law according to which in contractual liability for medical malpractice the causal link must be proved by the plaintiff. In support of this conclusion, the Court advances the distinction, considered suitable only for professional obligations, between primary interest (to health) and instrumental interest. The latter is satisfied by the compliance with the standard of diligence, while the former cannot constitute the object of the obligation, because compliance with leges artis does not necessarily mean recovery. The author highlights the difficulty of applying this distinction to diagnostic activity and suggests how to reach Court’s conclusions by a different motivation. Finally, the consolidated thesis which attributes to the defendant the burden of proof of diligence is criticized.

Pubblicato

  • Diritto Civile Sostanziale E Processuale
  • Dottrina
URL: https://rivistagiustizia.it/articolo/dottrina/diritto-civile/il-riparto-degli-oneri-probatori-nella-responsabilita-contrattuale-sanitaria-alla-luce-delle-sentenze-di-san-martino-2019-nn-28991-e-28992.aspx