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di Mariafrancesca COCUCCIO

L’unione civile tra persone dello stesso sesso è sotto certi aspetti istituto diverso dal matrimonio: la mancata estensione tout court della normativa matrimoniale agli uniti civili, la differente “nascita del vincolo” (il matrimonio si celebra, l’unione si costituisce), la mancata creazione di vincoli di parentela e affinità e la normativa in materia di cambio di sesso, dimostrano la differenza rispetto all’istituto riservato alle coppie etero. Con riferimento a questo ultimo aspetto (rettificazione sesso), la l. n. 76/2016 ha introdotto, al comma 27, la previsione per cui i coniugi sposati, qualora uno di essi cambi sesso, possono chiedere la “trasformazione” del matrimonio in unione civile; analoga previsione non è, però, prevista nel caso opposto. In tal caso l’unione civile si scioglie automaticamente all’atto dell’emissione di una sentenza di rettificazione di sesso di uno dei suoi due componenti, senza trasformarsi in matrimonio; fermo restando, ovviamente, che gli ex uniti civi

Civil union between persons of the same sex is in some respects a different institution from marriage: the failure to extend tout court the matrimonial norm to civil unions, the different "birth of the bond" (the marriage is celebrated, the union is established), the failure to create bonds of kinship and affinity and the legislation on sex change, They show the difference from the institution reserved for heterosexual couples. With reference to this last aspect (gender rectification), law n. 76/2016 introduced, in paragraph 27, the provision that married spouses, if one of them changes sex, can request the "transformation" of the marriage into a civil union; however a similar provision is not provided for in the opposite case.

Pubblicato

  • Diritto Civile Sostanziale E Processuale
  • Dottrina
URL: https://rivistagiustizia.it/articolo/dottrina/diritto-civile/matrimonio-unione-civile-e-rettificazione-di-sesso-tra-regole-giuridiche-e-tutela-dei-diritti-della-persona.aspx