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di Alessandro ROSSI

La presente nota analizza la pronuncia Cass. Civ., Sez. III, 11 giugno 2021, n. 16607. Con tale provvedimento il giudice di legittimità delinea la disciplina della prescrizione del credito portato in esecuzione tramite il procedimento di espropriazione presso terzi. Tra le soluzioni prospettate, la Corte di cassazione riconosce che il dies a quo del termine decorra dalla data di pubblicazione dell’ordinanza di assegnazione. Non assume rilevanza, quindi, il fatto che sia spirato o meno il termine ex art. 617 c.p.c. Inoltre, non si riconosce al caso di specie una decorrenza successiva del termine di prescrizione imposta dall’operare del principio di buona fede.

The following paper analyzes the ruling Cass. civ., Sez. III, 11 june 2021, n. 16607. With this provision the judge of legitimacy outlines the discipline of the prescription of the credit brought into execution through the expropriation procedure from third parties. Among the solutions proposed, the Court of cassation recognizes that the starting date of the term runs from the date of publication of the assignment order. Does not detect the deadline pursuant to art. 617 c.p.c. and there isn’t any effect produced by the principle of buona fede.

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URL: https://rivistagiustizia.it/articolo/la-prescrizione-nel-procedimento-esecutivo-la-cassazione-si-pronuncia-di-nuovo-in-materia-di-decorrenza-del-termine-del-diritto-assegnato-con-ordinanza-ex-art-553-cpc.aspx