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di Mariafrancesca COCUCCIO

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte interviene nuovamente sul tema dei limiti del diritto all’oblio, affermando che sussiste il diritto alla deindicizzazione dei risultati con cui il motore di ricerca associa il nome di un privato cittadino ad una vicenda giudiziaria di interesse mediatico (ormai superata), ma non, altresì, quello alla radicale cancellazione della pagina web nonché della cache. Riconoscendo il diritto dell’interessato alla deindicizzazione dei risultati associati al suo nome e reperibili sul motore di ricerca, la Cassazione ha ribadito che “il diritto all’oblio deve essere ponderato col diritto avente ad oggetto la diffusione e l’acquisizione dell’informazione, relativa al fatto nel suo complesso, attraverso parole chiave anche diverse dal nome della persona”. In questo senso la deindicizzazione opera un giusto bilanciamento determinando sì la cancellazione del contenuto dall’elenco dei risultati di ricerca ma soltanto quando essa è effettuata a partire da quel

With the ruling in question, the Supreme Court intervenes again on the issue of the limits of the right to be forgotten, stating that there is the right to deindex the results with which the search engine associates the name of a private citizen with a judicial case of media interest (now outdated), but not, also, that of the radical deletion of the web page as well as the cache.

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