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Anno I

Fascicolo 2-2020


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Indice degli articoli



Dario FARACE

Note sulla responsabilità disciplinare e professionale dello psicologo

La giuridicità e la cogenza delle regole deontologiche relative a una determinata professione devono essere valutate in base al rapporto con la nostra legislazione. La valutazione deve essere duplice, interna ed esterna alla disposizione considerata. Dal punto di vista interno, si possono distinguere regole deontologiche emanate da un ente associativo espressamente disciplinato dalla legge; regole deontologiche emanate da un ente associativo non espressamente disciplinato dalla legge; regole deontologiche di formazione consuetudinaria. Dal punto di vista esterno, si possono distinguere regole deontologiche oggetto di rinvio specifico da parte delle norme di legge; regole deontologiche oggetto di un richiamo generico da parte delle norme di legge; regole deontologiche per le quali non sussiste alcun rinvio o richiamo. Sulla base di questa duplice valutazione, e sul rapporto con la nostra legislazione, è possibile stabilire giuridicità e cogenza della regola deontologica considerata.

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Giorgio GALLO

Il sistema SOLVIT

Nonostante le soluzioni proposte dai centri SOLVIT non siano vincolanti nei confronti delle amministrazioni nazionali e nonostante la Commissione abbia evidenziato la presenza di problemi e di dubbi circa il funzionamento di tale sistema, abbiamo potuto affermare che il sistema SOLVIT nel suo complesso è efficace. Il network ha, infatti, contribuito non solo a tutelare i diritti dei cittadini e delle imprese europee, ma anche a garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

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Carmen LA MACCHIA

Licenziamento privo di giustificato motivo oggettivo. A proposito della sentenza n. 59/2021 della Corte costituzionale

Il saggio commenta la sentenza della Corte costituzionale n. 59/2021 circa la costituzionalità dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Il Giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionale la parte dell’art. 18 dello Statuto che attribuisce al magistrato la facoltà, piuttosto che il dovere, di ordinare la reintegrazione. La Corte ha anche affermato l’inadeguatezza, della attuale disciplina sui licenziamenti, a garantire un assetto della materia equilibrato. Di conseguenza ha invitato il legislatore a provvedere ad una revisione della disciplina contro i licenziamenti ingiustificati in armonia con il principio costituzionale di uguaglianza.

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Danila MAZZAMUTO

Vaccino anti-Sars-Cov-2 e brevettabilità tra esigenze etiche, di mercato e sviluppo

L’acceso dibattito sorto in merito alla brevettabilità del vaccino anti Covid-19, ha riportato alla luce numerose questioni attinenti l’ambito della brevettabilità delle innovazioni biotecnologiche. Infatti, lo sviluppo delle biotecnologie è l’ambito più importante dell’industria scientifica, della quale rappresenta il settore con il più forte impatto economico sul mercato interno e mondiale. Tale ambito di ricerca, però, sin da subito ha presentato talune criticità sia sotto il profilo etico che normativo, interessando una pluralità di diritti fondamentali e di interessi economici e di progresso, i quali necessariamente dovrebbero stare in equilibrio tra loro. Da ultimo ci si è interrogati circa il contemperamento tra i diritti fondamentali, quali il diritto alla salute e all’accesso alle cure, e la protezione della proprietà industriale, come strumento di sostentamento dell’ambito della ricerca e promozione scientifica. Un precedente tentativo di bilanciamento è stato esperito dal Legislatore europeo, attraverso l’emanazione di una Direttiva comunitaria 98/44/CE, con la quale si è tracciata una prima disciplina della materia brevettuale delle invenzioni biotecnologiche, prevedendo limiti alla brevettabilità. La proposta di eliminazione delle regole sulla brevettabilità per una fruizione libera creerebbe dei problemi sotto il profilo economico e dello sviluppo scientifico, assistendo ad un disincentivo del mercato e della ricerca. Tutto ciò si prefigura come una frammentazione nel mercato mondiale, il quale inevitabilmente - in assenza di regole- si dividerà tra potenze che perseguiranno un’ottica prettamente marketoriented, incentivando la brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, e Stati che nel rispetto dei diritti fondamentali attueranno una disciplina più rigida, in un’ottica value-oriented.

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Abdelmadjid NEDJARI

The Belt and Road Initiative: an overview of the Alternative Disputes Resolution legal system

Il commercio internazionale affonda le sue radici nella storia. In un primo momento, gli attori commerciali facevano affari scambiando merci durante le grandi fiere che si svolgevano nell’età di mezzo. Attraverso queste grandi fiere, i mercanti di tutto il mondo si incontravano per scambiarsi oro, spezie, seta e altri prodotti pregiati. Lungo la strada che collegava l’Oriente all’Occidente, passando per il Medio Oriente, gli affari erano fiorenti. Nel 2012, il presidente cinese Xi Xinping ha dichiarato il ripristino delle antiche vie della seta, attraverso le quali la Cina avrebbe sviluppato il suo business e la sua influenza sui paesi vicini e sui partner occidentali. L’idea centrale rimane quella di creare, attraverso queste nuove vie, un ambiente favorevole per facilitare le relazioni commerciali. Quale fattore essenziale per favorire la fiducia delle parti straniere nel fare affari con la Cina, il modo principale per risolvere le controversie non è cambiato. Il meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie consiste nel trovare il metodo più adatto per risolvere le controversie tra le parti, pur permettendo loro di mantenere buone relazioni. Questo articolo si concentrerà sull’ADR sulla Belt and Road Initiative lanciata dalla Cina, per evidenziare il ruolo svolto dal governo cinese nella creazione di un nuovo tribunale dedicato allo scopo e l’adattamento dell’organizzazione tradizionale che fornisce servizi ADR al fine di fornire un servizio completo alle parti che fanno affari nella BRI.

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Maria Teresa NURRA

Atti stragiudiziali e interruzione della prescrizione ex art. 1495, comma 3, c.c.: il punto delle Sezioni unite

La pronuncia delle Sezioni Unite n. 18672 del 2019 interviene in materia di garanzia per vizi, riconoscendo l’idoneità degli atti extragiudiziali, nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1, c.c., a valere come atti interruttivi del termine prescrizionale di cui all’art. 1495, comma 3 c.c. Si è, dunque, riconosciuta valenza interruttiva anche ad atti diversi dalla proposizione della domanda giudiziale. L’interpretazione fornita dalla Cassazione, che consente di superare la brevità del termine di prescrizione cui è sottoposto il diritto di garanzia, in modo tale da garantire una maggiore tutela a favore dell’acquirente, si basa su una lettura peculiare dell’art. 1495, comma 3 ed è sorretta, al contempo, da motivazioni di carattere socio-economico.

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Nicola PISANI

Dominio sull'organizzazione e competenza per il rischio nel diritto penale della sicurezza sul lavoro

La fattispecie delle posizioni di garanzia costituisce un tema centrale per la comprensione di criteri di attribuzione del rischio penale in materia di infortuni sul lavoro, e nel campo penal-lavoristico, diventa un criterio di imputazione che non riguarda solo l'omissione. Il TU in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha introdotto all'art. 299 una definizione di garante in materia di sicurezza su lavoro, colui che è preposto a governare un'area di rischio. Corollario di ciò è il criterio di competenza funzionale: ciascuno risponde delle conseguenze che si producono nella propria sfera di dominio. Vieppiù, il garante-datore di lavoro è munito di poteri sull'organizzazione, attraverso cui gestisce il rischio: i c.d. poteri impeditivi.

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Federico SPANICCIATI

L’emergenza “normalizzata”: legittimità e pericoli di un fenomeno in crescita

L’emergenza COVID-19 ha generato la più estesa e penetrante attivazione di poteri straordinari e produzione di provvedimenti extra ordinem mai avutasi nell’ordinamento italiano. Dopo aver indagato il fondamento teorico di tali poteri, si approfondisce il loro utilizzo concreto, sottolineando la problematica sovrapposizione con la decretazione d’urgenza e la difficoltà dell’estendere la teoria dei limiti all’utilizzo degli strumenti amministrativi emergenziali anche ai casi in cui queste previsioni siano contenute in atti aventi forza di legge. Si affronta, infine, il problematico coordinamento tra Stato e regioni nella risposta emergenziale, sottolineando come tali situazioni consentano ampie avocazioni di poteri verso l’alto.

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Vittorio VIOLANTE

Opposizione a decreto ingiuntivo e onere della mediazione obbligatoria ex d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

Le Sezioni Unite sono intervenute per risolvere il contrasto interpretativo circa l’individuazione della parte onerata all’instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ex D.lgs 4 marzo 2010 n. 28, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, attesa la mancanza di una chiara indicazione nel testo normativo. La Corte Suprema, nella sua massima composizione, ha ritenuto che tale onere debba grave non sul debitore opponente, ma sul creditore opposto, con l’effetto che, in caso di mancata instaurazione della mediazione obbligatoria, la domanda proposta in via monitoria è improcedibile con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso.

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