Giuseppe INGRAO
CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE ED ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ: ALLA RICERCA DI UNA SOLUZIONE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI EVASI
Sono trascorsi quasi dieci anni dall’intervento normativo che si prefiggeva di tutelare la riscossione dei debiti tributari rimasti insoddisfatti nella procedura di liquidazione culminata con la cancellazione ed estinzione della società di capitali. La consacrazione della validità degli atti impositivi notificati alle società civilisticamente estinte ha solo in parte risolto i problemi. Infatti, la riscossione delle imposte evase dalle società estinte resta prevalentemente affidata all’adempimento spontaneo da parte dei soci delle società “fisiologicamente” liquidate a seguito della notifica dell’atto impositivo ex art. 28, d.lgs. n. 175/2014, e senza attendere la notifica dell’avviso di accertamento con cui si fa valere la loro responsabilità ex art. 36, d.P.R. n. 602/1973. Ben poco, invece, si riesce a riscuotere nei confronti di quelle società “patologicamente” o “fraudolentemente” liquidate e cioè cancellate in modo programmato in presenza di debiti insoddisfatti; nelle cancellazioni “di comodo” i soci o non ricevono “ufficialmente” beni sociali in sede di liquidazione, ovvero, se ricevono beni in sede di liquidazione, si mostrano nullatenenti agli occhi del Fisco, spogliandosi immediatamente di quanto loro assegnato.
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