Edoardo FERRANTE
L'indennizzo a favore dell'oblato tra atto lecito dannoso e responsabilità precontrattuale
Il contributo propone di riposizionare l’indennizzo "ex" art. 1328, comma 1, proposizione 2a, c.c. nell’attuale ordinamento vigente, affrancandolo da due «storiche» storture, l’una argomentativa, l’altra dommatica. Da un lato non è (più) persuasivo che esso valga a compensare l’oblato per il lungo tempo concesso al proponente onde revocare la proposta: semplicemente, non è sicuro che questo lungo tempo realmente sia dato (visto che la tesi della natura non recettizia della revoca della proposta è tutt’altro che pacifica). Dall’altro lato non è (più) persuasivo che l’indennizzo valga a compensare l’oblato per un atto lecito dannoso, quale sarebbe – tradizionalmente – la revoca della proposta: semplicemente, non è sicuro che questa sia realmente un atto lecito, lasciandosi anzi preferire la sua riqualificazione come ipotesi nominata di "culpa in contrahendo". Entreranno così in gioco i presupposti e i limiti di questa, sempre più larghi, e verrà meno l’anomalia sistematica di un ristoro
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