Mariafrancesca COCUCCIO
Matrimonio, unione civile e rettificazione di sesso: tra regole giuridiche e tutela dei diritti della persona
L’unione civile tra persone dello stesso sesso è sotto certi aspetti istituto diverso dal matrimonio: la mancata estensione tout court della normativa matrimoniale agli uniti civili, la differente “nascita del vincolo” (il matrimonio si celebra, l’unione si costituisce), la mancata creazione di vincoli di parentela e affinità e la normativa in materia di cambio di sesso, dimostrano la differenza rispetto all’istituto riservato alle coppie etero. Con riferimento a questo ultimo aspetto (rettificazione sesso), la l. n. 76/2016 ha introdotto, al comma 27, la previsione per cui i coniugi sposati, qualora uno di essi cambi sesso, possono chiedere la “trasformazione” del matrimonio in unione civile; analoga previsione non è, però, prevista nel caso opposto. In tal caso l’unione civile si scioglie automaticamente all’atto dell’emissione di una sentenza di rettificazione di sesso di uno dei suoi due componenti, senza trasformarsi in matrimonio; fermo restando, ovviamente, che gli ex uniti civi
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